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Legge 18 giugno 2009, n. 69
Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95
Art. 21.
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni
annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei
dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di
assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto
incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e
della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di
professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura
del compenso attribuito».
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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